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Statuto della Fondazione

"FILO D'ARIANNA ONLUS"




Articolo l

Denominazione

E' costituita la Fondazione denominata "FILO D'ARIANNA - ONLUS".

L'acronimo "ONLUS" dovrà essere utilizzato nella denominazione ed in ogni comunicazione esterna della Fondazione.

 

Articolo 2

Sede

      La Fondazione ha sede in Castrovillari (CS)

 

Il trasferimento della sede all'interno del Comune di Castrovillari non comporta modifica dello Statuto.

 

Articolo 3

Durata

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

 

Articolo 4

Scopo

L'attività della Fondazione si ispira ai principi della promozione integrale della persona. La Fondazione si propone esclusivamente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio assistenziale e sanitaria e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché dell'istruzione e della formazione, avendo come destinatari della propria azione in particolare i soggetti diversamente abili.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di assistenza, tutela della salute, alla cura e recupero funzionale, sociale e morale di soggetti svantaggiati, di qualunque età, sesso e condizione, diversamente abili, con disabilità fisica, psichica e sensoriale al fine di assicurare agli stessi il miglioramento della loro qualità della vita, contribuire alla loro autonomia personale, al loro inserimento sociale ed alla realizzazione delle loro potenzialità psico-fisiche.

La Fondazione si propone altresì di intervenire nei confronti di soggetti portatori di malattie socialmente invalidanti, anche con soluzioni innovative o sperimentali.

In particolare scopo della Fondazione è quello di utilizzare le risorse del vicino Parco Nazionale del Pollino per perseguire al meglio i propri scopi e fini istituzionali.

La Fondazione intende realizzare i suoi percorsi formativi e di sviluppo dell'autonomia cognitiva e funzionale dei soggetti diversamente abili, attraverso la conoscenza del Parco, della natura, della flora e della fauna del Parco del Pollino e promuoverà attività lavorative attinenti ed in comunione con la realtà territoriale in cui opera.

La Fondazione intende così perseguire l'organizzazione e la gestione di una struttura stabile polivalente da utilizzare per i suddetti scopi educativi, cognitivi e di recupero, anche e soprattutto attraverso l'offerta di settimane di vacanza nel Parco che costituiranno momento fondamentale ed imprescindibile del percorso di acquisizione di autonomia e di distacco dalla famiglia del soggetto diversamente abile, affinchè lo stesso in ambiente protetto, con l'ausilio di moderne tecnologie e personale qualificato possa sviluppare le autonome potenzialità finalizzate al miglioramento della sua condizione fisica, psichica e sociale.

La Fondazione, nello svolgimento della propria attività, si pone quindi quali orientamenti fondamentali:

- di operare in collegamento e collaborazione con le Istituzioni Pubbliche e gli altri Organismi pubblici e/o anche Privati;

- di improntare l'azione assistenziale su modelli che tendano a valorizzare le energie e le potenzialità dei soggetti diversamente abili per un loro inserimento in posizione attiva nella loro vita sociale.

Per realizzare lo scopo sociale la Fondazione potrà organizzare:

- laboratori di attività lavorative, artistiche, ludiche e cognitive;

- centri residenziali temporanei; comunità alloggio, case famiglia;

- attività e servizi finalizzati alla riabilitazione psico - fisica;

- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione, effettuati presso la famiglia, la Scuola o altre strutture di accoglienza;

- periodi di vacanze, viaggi ed altre attività formative;

- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui la Fondazione opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza dei soggetti diversamente abili;

- attività di promozione e di rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore dei soggetti diversamente abili e delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

- incontri ed occasioni di incontro e scambio di informazioni ed esperienze per i membri della Fondazione ed i familiari dei soggetti diversamente abili;

- seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle attività idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti ed il pubblico;

- corsi di formazione e di aggiornamento per il proprio personale ed i volontari che operano a servizio della Fondazione medesima;

- iniziative di studio e di ricerca sperimentale, direttamente o in regime di convenzione preferibilmente con Istituzioni Pubbliche.

Potrà realizzare e condurre, direttamente od in regime di convenzione preferibilmente con Istituzioni Pubbliche, attività di assistenza socio sanitaria.

Per i suoi scopi la Fondazione potrà utilizzare personale specializzato, far ricorso al Volontariato ed ai Servizi Pubblici a ciò preposti, avvalersi della collaborazione di enti pubblici o privati stipulando Convenzioni o Accordi, usufruendo di tutte le provvidenze ed agevolazioni disposte dalla normativa Comunitaria, Statale, Regionale e/o Locale in materia.

E' escluso qualsiasi scopo di lucro, nonché lo svolgimento di attività diverse da quelle previste nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, ai sensi dell'art.10, comma 5, del citato D.L.gvo n.460 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

a) dai beni patrimoniali conferiti a titolo di liberalità o messi a disposizione della Fondazione ed indicati nell'atto costitutivo;

b) da tutti i beni mobili, immobili, denaro e contributi attribuiti in eredità, legato o donazione da persone, enti pubblici o privati al fine di incrementare il patrimonio della Fondazione;

c) da tutti i beni acquisiti dalla Fondazione per il perseguimento dei suoi fini;

d) da sovvenzioni a qualsiasi titolo di Enti pubblici o privati o da qualsiasi altra elargizione;

e) dall'esercizio di attività accessorie strettamente connesse e strumentali agli scopi della Fondazione;

f) dai redditi del Patrimonio e da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l’attivo sociale.

La Fondazione è obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Articolo 6

Organizzazione

Gli organi della Fondazione sono:

a) l'Assemblea dei Fondatori;

b) il Consiglio di Amministrazione;

d) i1 Presidente del Consiglio di Amministrazione;

e) il Collegio dei Revisori dei Conti;

f) il Comitato dei Sostenitori.

 

Articolo 7

L'Assemblea dei Fondatori

L’Assemblea dei Soci Fondatori è composta dalle persone che hanno costituito la Fondazione nominate nell’Atto Costitutivo.

Possono essere nominati altresì soci fondatori e partecipare all'Assemblea (persone fisiche, associazioni, persone giuridiche, Enti Pubblici o privati) coloro che contribuiscono ad aumentare o alimentare il patrimonio della Fondazione mediante elargizioni di denaro o con altre modalità di valore patrimoniale, o comunque contribuiscano a sostenere sotto altra forma l’attività.

Per essere nominati soci fondatori è necessario indirizzare apposita domanda scritta al Presidente dell'Assemblea dei Fondatori ed al Consiglio di Amministrazione.

L’Assemblea dei Soci Fondatori approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti le richieste per diventare socio fondatore della Fondazione.

La suddetta delibera, sempre previo parere del Consiglio di Amministrazione, determina l'entità dei contributi economici a carico del socio fondatore.

L'assemblea in occasione della sua prima adunanza nomina a maggioranza assoluta dei propri componenti il Presidente dell'Assemblea, eventualmente un Vice Presidente, ed un Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea convoca e presiede le adunanza dell'Assemblea, ne dirige i lavori, proclama i risultati e cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.

 

Articolo 8

Modalità di Funzionamento dell'Assemblea dei Fondatori

L’Assemblea Generale dei soci è composta da tutti i soggetti di cui al precedente articolo 7.

L’appartenenza alla Fondazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Essa è presieduta dal Presidente, ovvero, nel caso di assenza e/o impedimento dal Vice Presidente e nel caso di assenza di questi ultimi dal soggetto nominato dall'Assemblea.

L’Assemblea Generale si riunisce ordinariamente almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile per esaminare e approvare i bilanci consuntivi e preventivi della Fondazione predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

L’Assemblea Generale si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente, almeno un terzo dei soci fondatori o due componenti del Consiglio di Amministrazione lo ritengano necessario.

L’Assemblea viene convocata presso la sede della Fondazione o in altro luogo, purchè in Italia, dal Presidente.

La convocazione avviene mediante comunicazione diretta agli aventi diritto a mezzo di lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo che dia prova dell'avvenuto ricevimento, compreso il fax e la posta elettronica, almeno otto giorni prima dell’adunanza e con l’indicazione del giorno, ora e luogo della riunione nonché dell’ordine del giorno da trattare. I verbali della riunioni saranno redatti in apposito libro tenuto da un segretario nominato dalla stessa Assemblea.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti gli associati in regola nel pagamento della quota associativa.

I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori hanno diritto di partecipare alle adunanze dell'Assemblea.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati; ogni associato non può avere più di due deleghe.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o altro mezzo palese.

E' esclusa la possibilità di utilizzare lo scrutinio segreto.

Le deliberazioni dell’Assemblea Generale debbono essere assunte in prima convocazione con l’intervento di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei componenti e maggioranza assoluta degli interventi, e in seconda convocazione a maggioranza assoluta degli intervenuti qualunque sia il loro numero.

Restano salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto che per particolari decisioni richiedono diverse e specifiche maggioranze.

 

Articolo 9

Compiti dell'Assemblea dei Fondatori

All’Assemblea Generale spettano esclusivamente i seguenti poteri:

discussione e approvazione bilanci consuntivi e preventivi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

- discussione e indicazione delle linee direttive dell’attività della Fondazione;

- approvare le modifiche Statutarie, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, con la presenza di almeno i tre quarti dei soci fondatori ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

- deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi con la maggioranza di almeno 4/5 (quattro quinti) dei propri componenti;

la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e la determinazione del numero dei componenti secondo le modalità di cui al presente Statuto;

- la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;

- deliberare sulle materie che le siano sottoposte dal Consiglio di Amministrazione;

- approvare i Regolamenti della Fondazione, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, con delibera da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto;

- deliberare sull'ammissione di nuovi soci fondatori.

 

Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione

 I1 Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque ed massimo di quindici consiglieri, nominati dall'Assemblea dei Fondatori.

In caso di partecipazione di uno o più Enti Pubblici alla Fondazione a questi ultimi sarà riservata la nomina di un Consigliere di Amministrazione.

Qualora l'Ente Pubblico non provveda alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in tal senso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da uno qualsiasi dei Consiglieri, l'Assemblea dei Fondatori procederà alla nomina  del componente mancante secondo le modalità di cui al presente Statuto.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione durano in carica per tre esercizi e possono essere riconfermati, ma non per più di due mandati consecutivi.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica:

- dopo tre assenze consecutive non giustificate;

- per sopravvenute condizioni di incompatibilità.

Sono cause di esclusione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e/o regolamentari;

- il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio della Fondazione o al buon nome della stessa.

L'accertamento delle cause di decadenza e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta su istanza di chiunque abbia interesse.

Contro tale decisione è ammesso ricorso all'Assemblea dei Fondatori che delibererà in via definitiva.

I poteri del Consiglio di Amministrazione scaduto sono prorogati fino alla nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno su iniziativa del Presidente del Consiglio stesso, nonché tutte le volte che questi lo ritenga necessario o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi consiglieri.

Il Consiglio è convocato anche per via fax o telematica dal Presidente almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, previa comunicazione, mediante lettera raccomandata o altro mezzo che dia prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun consigliere dell'avviso di convocazione contenente data, ora, luogo ed ordine dei lavori.

Per la regolare costituzione del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti, da adottarsi con voto palese.

Non è ammesso il voto segreto nè la rappresentanza in seno al Consiglio di Amministrazione.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede l'adunanza.

 

Articolo 11

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione:

a) amministra il patrimonio della Fondazione definendo i ciriteri di investimento dello stesso;

b) ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, che per legge o per disposizione del presente Statuto non siano riservati alla competenza di altri Organi;

c) approva il programma delle iniziative finalizzate all'attuazione degli scopi della Fondazione;

d) nomina tra i propri componenti il Presidente che dovrà essere eletto tra i genitori dei soggetti diversamente abili e non potrà essere immediatamente riconfermato alla scadenza della carica, il Vice Presidente, il Tesoriere ed eventualmente il Segretario del Consiglio di Amministrazione;

e) elabora e predispone gli eventuali Regolamenti della Fondazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori;

f) autorizza l'assunzione di obbligazioni;

g) presenta il rapporto di attività annuale e i conti consuntivi al Collegio dei Revisori ed all'Assemblea della Fondazione per l'approvazione;

h) istituisce Comitati, Commissioni e Gruppi di Studio negli ambiti di intervento della Fondazione;

i) compie tutti gli atti ed adotta tutte le iniziative che non siano riservate dalla legge o dal presente Statuto ad altri Organi;

l) esprime il proprio parere preventivo per le delibere aventi ad oggetto modifiche statutarie, scioglimento e devoluzione del patrimonio della Fondazione;

m) ha diritto di partecipare alle adunanze dell'Assemblea dei Fondatori.

 

Articolo 12

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

a) ha la legale rappresentanza dalla Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, in ogni grado e stato di giurisdizione e competenza e procede alla nomina di procuratori ed avvocati;

b) agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale;

c) convoca il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio di Fondazione e li presiede;

d) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari deliberati dal Consiglio di Amministrazione;

e) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

f) cura l'osservanza dello statuto e dell'eventuale regolamento;

g) cura i rapporti con le autorità tutorie;

h) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

 

Articolo 13

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre componenti effettivi e due supplenti scelti tra soggetti iscritti all'Albo dei Revisori Contabili tenuto dal Ministero della Giustizia.

Essi durano in carica per tre esercizi e possono essere riconfermati.

Il Collegio nomina al suo interno il Presidente qualora tale nomina non venga effettuata direttamente dall'Assemblea dei Fondatori.

Il Collegio dei revisori dei Conti:

a) provvede al riscontro della gestione finanziaria;

b) accerta la regolare tenuta della scritture contabili;

c) esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi;

d) effettua verifiche di cassa;

e) verifica annualmente la gestione, i conti e i bilanci della Fondazione, redigendo un rapporto destinato all'Assemblea dei Fondatori ed al Consiglio di Amministrazione.

I Revisori dei Conti possono assistere senza diritto al voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Fondatori.

La funzione di revisore è incompatibile con quella di consigliere di amministrazione della Fondazione.

 

Articolo 14

Il Comitato dei Sostenitori

Il Comitato dei Sostenitori è costituito da quei soggetti che hanno contribuito ad incrementare il patrimonio della Fondazioni secondo le modalità ed i criteri stabiliti anno per anno dal Consiglio Direttivo, al quale spetta il compito di predisporre, custodire e aggiornare il relativo Libro dei Sostenitori.

La partecipazione al Comitato dei Sostenitori ha durata quinquennale, salva nuova contribuzione secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo, che comporterà l'automatico decorso di un nuovo termine quinquennale.

Al Comitato dei Sostenitori spetta il compito di formulare pareri consultivi circa le attività della Fondazione nonchè la nomina di almeno un componente del Consiglio Direttivo.

Il Comitato dei Sostenitori viene convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il quale non ha diritto di voto, almeno una volta l'anno in occasione della convocazione dell'Assemblea dei Fondatori, oppure quando se ne ravvisi la necessità, secondo le modalità previste per l'Assemblea dei Fondatori.

E' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

Articolo 15

Gratuità delle Funzioni

Tutte le cariche e gli incarichi statutari sono gratuti, salvo il rimborso delle spese documentate.

 

Articolo 16

Esercizio Sociale

L'esercizio sociale della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La fondazione è obbligata alla formazione del Bilancio d'esercizio.

Il Bilancio è approvato entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo dall'Assemblea dei Fondatori.

 

 

Articolo 17

Utili ed avanzi di gestione

Gli utili o gli avanzi di gestione verrano impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Durante la vita della Fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

 

Articolo 18

Regolamenti

L'ordinamento, la gestione e la contabilità della Fondazione, dei suoi Centri e dei suoi servizi possono essere disciplinati con norme regolamentari da adottarsi dall'Assemblea dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

 

Articolo 19

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il suo patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

 

Articolo 20

Libri Verbali

La Fondazione dovrà tenere i seguenti Libri Verbali da numerare e vidimare prima di essere messi in uso, dove dovranno essere riportate in ordine cronologico le relative deliberazioni ed i cui verbali andranno sottoscritti dal Presidente e da un Segretario:

. Libro Verbali dell'Assemblea dei Fondatori;

. Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione;

. Libro Verbali del Collegio dei Revisori.

La Fondazione dovrà tenere, a cura del Consiglio Direttivo che ne curerà l'aggiornamento, altresì i seguenti Libri da numerare e vidimare prima di essere messi in uso:

. Libro dei Fondatori

. Libro dei Sostenitori.

 

Articolo 21

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile, nonchè le disposizioni di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.


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